730: Chi è esonerato dalla presentazione

Come abbiamo già detto in precedenza non è obbligatorio per tutti presentare il modello 730 per la Dichiarazione dei Redditi. La normativa dell’Agenzia delle Entrate prevede per alcuni casi l’esonero dal 730.

Chi NON deve presentare il 730?

L’esonero coinvolge i contribuenti che versano interamente le imposte attraverso i sostituti d’imposta ovvero i datori di lavoro autorizzati e gli enti previdenziali come l’INPS.

L’esonero vale anche per i contribuenti che sono esentati dal pagamento delle imposte di reddito ovvero chi riceve pensioni erogate dall’INAIL per invalidità permanenti.

In linea generale i contribuenti esonerati dalla presentazione del 730 possono essere i seguenti:

  • chi possiede redditi dovuti esclusivamente all’abitazione principale o altri immobili sfitti non soggetti all’IMU che non siano ubicati nello stesso comune dell’abitazione principale;
  • chi percepisce redditi da lavoro dipendente o pensione da un solo sostituto d’imposta durante l’anno di riferimento;
  • chi percepisce redditi da lavoro dipendente o pensione da più sostituti d’imposta se sono certificati dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio;
  • chi percepisce redditi che derivano da collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto (sono esclusi quelli derivati da prestazioni fornite a società o associazioni dilettantistiche);
  • chi percepisce redditi per indennità erogate dall’INAIL per invalidità permanenti;
  • chi percepisce borse di studio;
  • chi percepisce indennità di accompagnamento o assegni erogati da Ministero dell’Interno per non udenti e non vedenti, assegni sociali e sussidi agli hanseniani (affetti dal morbo di Hansen, ovvero la lebbra);
  • chi possiede redditi soggetti a imposta sostitutiva come i BOT o i titoli del debito pubblico;
  • chi possiede redditi con ritenuta di imposta alla fonte ovvero interessi su conti correnti postali o bancari o dovuti a lavori socialmente utili.

Esonero 730 per limiti di reddito

L’esonero dal 730 vale anche per chi durante l’anno precedente non ha raggiunto i seguenti limiti di reddito previsti dalla normativa dell’Agenzia delle Entrate:

  • 500 euro per redditi da terreni e fabbricati compresa abitazione principale e pertinenze;
  • 8000 euro per redditi da lavoro dipendente o assimilati o altre tipologie di reddito che non includano l’abitazione principale e pertinenze;
  • 8000 euro per redditi dei pensionati a prescindere dall’età;
  • 7500 euro per pensionati con abitazioni e terreni di proprietà;
  • 8000 euro per redditi relativi ad assegni periodici corrisposti dal coniuge, escluso l’assegno di mantenimento per i figli;
  • 4800 euro per redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente, ad esempio redditi da attività commerciali occasionali o da attività di lavoro occasionale;
  • 30658 euro per redditi relativi a compensi da attività sportive dilettantistiche.

Rientrano nell’esonero anche i contribuenti che NON sono obbligati al mantenimento delle scritture contabili e che abbiano percepito redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10.33€.

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