Al fine di aiutare i giovani di età inferiore ai 36 anni sono state introdotte con il decreto “Sostegno-Bis” delle nuove agevolazioni fiscali che riguardano le imposte indirette per l’acquisto della prima casa.
Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, il termine originario era il 30 giugno 2022 prorogato al 31 dicembre 2022, infine la Legge di Bilancio 2023 ha prorogato la scadenza al 31 dicembre 2023.
Le agevolazioni prevedono i seguenti benefici:
Il credito d’imposta può essere:
Ne possono usufruire i giovani che:
L’ISEE è calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli atti stipulati nel 2023 si fa riferimento ai dati del 2021.
La DSU è un documento che viene rilasciato alla presentazione dell’ISEE e contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
L’ISEE ordinario ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui fa riferimento, ad esempio se viene presentato a gennaio 2023 avrà validità fino al 31 dicembre 2023.
È possibile ricorrere all’ ISEE corrente (in sostituzione a quello ordinario) se sono avvenute delle importanti variazioni alla situazione dei componenti del nucleo familiare che rientrano in questi:
L’ISEE corrente se modificato solo per la situazione reddituale ha validità ridotta di 6 mesi, nel caso di modifiche solo per la situazione patrimoniale o per entrambe le parti ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU.
In ogni caso di variazione della situazione occupazionale l’ISEE corrente va aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.
Per accedere all’agevolazione è necessario che l’acquirente:
dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione nuda e proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data di acquisto del nuovo immobile.
Secondo le disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa” tra gli ammobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
I benefici sono estesi anche alle pertinenze dell’immobile appartenenti alle seguenti categorie catastali:
i benefici si limitano ad una pertinenza per ciascuna categoria destinata al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
L’acquisto della pertinenza può avvenire contemporaneamente con l’acquisto dell’abitazione principale, ma anche con atto separato purché l’atto venga stipulato entro il termine di validità dell’agevolazione e rispettando i requisiti oggettivi richiesti.
Le agevolazioni non sono ammesse per le abitazioni considerate “di lusso” come abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di pregio storico o artistico.
Inoltre le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita, ma al momento della stipula del contratto definitivo è possibile richiedere il recupero dell’imposta proporzionale versata a titolo di acconto e di caparra. Beneficiano invece delle agevolazioni gli immobili acquistati all’asta.
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