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Hai assunto o sei intenzionato ad assumere un/una colf o badante?
Questo articolo potrebbe esserti utile per fare chiarezza su alcuni dubbi che potresti avere.
Tutti i diritti e doveri dei lavoratori come baby sitter, colf o badanti sono indicati nel CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro) domestico del 1° ottobre 2020.
Il CCNL dei lavoratori domestici divide i lavoratori in due diverse fattispecie:
Ciò rende ovviamente diverse anche le retribuzioni.
Il CCNL domestico prevede diversi livelli di retribuzione, sono 4 e sono indicati con le lettere dalla A alla DS, variano a seconda delle mansioni, dell’esperienza lavorativa e dei titoli formativi del lavoratore.
Per i lavoratori domestici conviventi e non conviventi sono previste delle retribuzioni minime tabellari in base al livello di inquadramento del lavoratore.
Per baby-sitter, colf e badanti queste retribuzioni vengono aggiornate annualmente dai sindacati delle associazioni delle famiglie e dal Ministero del Lavoro.
L’aumento per l’anno 2023 è del 9.2% per quanto riguarda le contribuzioni e del 11.5% per quanto riguarda l’indennità di vitto e alloggio.
Dal 1° gennaio 2023 l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per colf e badanti è pari 6.47€.
Inoltre sono previste delle indennità varabili a seconda della mansione:
Ricordiamo che alle baby-sitter, colf e badanti spetta la tredicesima mensilità. Non è prevista invece la quattordicesima.
Per colf e badanti sono previsti 26 giorni di ferie l’anno, ovvero 2.16 giorni al mese, indipendentemente dall’orario di lavoro.
Le ferie possono essere frazionate o godute in due periodi e vengono fissate dal datore di lavoro in base alle esigenze del lavoratore nel periodo che va da giugno a settembre.
Per i lavoratori stranieri che vogliono recarsi a trovare le loro famiglie è possibile cumulare le ferie, per un periodo non superiore a due anni dalla data di assunzione.
Inoltre le ferie non possono essere pagate durante il periodo di lavoro senza che il lavoratore ne usufruisca effettivamente.
Nel caso in cui i lavoratori non percepiscano le ferie al termine del rapporto di lavoro il datore le dovrà pagare interamente nell’ultima busta paga.
La malattia dei lavoratori domestici non viene retribuita come a tutti gli altri lavoratori, ma viene pagata dal datore di lavoro come retribuzione globale di fatto per un numero di giorni massimo complessivo che si determina così:
E viene corrisposta nel seguente modo:
L’eventuale rimborso delle prestazioni in caso di malattia viene effettuato dalla Cassa Malattia Colf.
In caso di infortunio il datore di lavoro pagherà solo i primi 3 giorni di infortunio dal quarto in poi verrà corrisposta l’indennità economica dall’Inail.
Per ricevere l’indennità economica dall’Inail il datore deve comunicare l’infortunio entro 48 ore dal momento in cui è avvenuto attraverso l’apposita denuncia per non incorrere in sanzioni amministrative.
Allo stesso modo però il lavoratore è tenuto a comunicare con tempestività al datore di lavoro l’infortunio.
Rapporti di lavoro superiore a 24 ore settimanali:
Rapporti uguali o inferiori a 24 ore settimanali:
Nel caso in cui fosse il lavoratore a volersi di mettere questo deve dare un preavviso scritto attraverso una lettera da far firmare al datore di lavoro (non è necessaria la procedura online sul sito del ministero del lavoro).
Vediamo insieme i diversi preavvisi.
Rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali:
Rapporti di lavoro uguali o inferiori a 24 ore settimanali:
La situazione è diversa per quanto riguarda portieri privati, custodi di villa e altri lavoratori con alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro.
In questo caso il preavviso sarà:
Nel caso di decesso del datore di lavoro al lavoratore spetta l’indennità di mancato preavviso pari alla durata del rapporto e alle ore settimanali previste dal contratto.
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