Decreto Lavoro 2023

Il 1° maggio 2023 è stato approvato dal Governo il nuovo Decreto Lavoro.

Si tratta di un Decreto legge attivo da subito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2023.

Il nuovo Decreto Lavoro “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” apporta numerose novità al tessuto lavorativo dell’Italia tra cui la riduzione del cuneo fiscale per i redditi fino ai 35.000€ lordi annui, una nuova misura per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale in sostituzione al reddito di cittadinanza, il rafforzamento delle regole della sicurezza sul lavoro e la modifica dei contratti di lavoro a termine.

Vediamo ora un po’ più nel dettaglio le novità di questo decreto nuovo Decreto Lavoro.

Decreto Legge per il lavoro e l’inclusione sociale, cosa prevede?

L’innalzamento dal 2 al 6% dell’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (tredicesima esclusa). L’esenzione si alza al 7% nel caso in cui la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923€.

L’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000€ per tutto il 2023, per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

È prevista per i genitori vedovi un’estensione della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino occupati.

Assegno di inclusione sociale e lavorativa

A partire dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza verrà sostituito dall’assegno di inclusione che consiste in una integrazione al reddito per i nuclei familiari che comprendano una persona affetta da disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di specifici requisiti.

L’assegno di inclusione sarà mensile e avrà un importo NON inferiore a 480€ all’anno e sarà esente dall’IRPEF, verrà erogato dall’INPS attraverso pagamento elettronico per un periodo massimo di 18 mesi rinnovabile in seguito per altri 12.

Per i soggetti occupabili ovvero tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni che non fanno parte delle categorie considerate “fragili” è prevista la decadenza del beneficio nel caso in cui avvenga il rifiuto di un’offerta di lavoro:

  • a tempo pieno o parziale NON inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione NON inferiore ai limiti salariali previsti dai CCNL (contratti collettivi nazionali del lavoro);
  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80km dal domicilio.

Nel caso in cui i datori di lavoro assumano persone che ricevono l’assegno di inclusione potranno usufruire; in base a determinati condizione, di un incentivo riguardante l’esonero contributivo previdenziale.

Per i patronati e le associazioni senza fini di lucro e ad altri enti di mediazione che assumono persone con disabilità sarà riconosciuto per ogni persona assunta e in base all’attività lavorativa svolta un contributo compreso tra il 60 e 80% di quello riconosciuto ai datori di lavoro.

Al fine di favorire l’occupazione giovanile, per i datori di lavoro, è previsto un incentivo pari al 60% della retribuzione per 12 mesi (cumulabile poi con le altre misure in vigore) se assumono giovani di età inferiore ai 30 anni non inseriti in programmi formativi, ma registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Contributo di accompagnamento al lavoro

È previsto per i soggetti con età compresa tra i 18 e i 59 anni in una condizione di povertà assoluta, che appartengono a nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei familiari che non sono calcolati nella scala di equivalenza, un contributo diverso a sostegno del percorso per l’inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale (ne fa parte anche il servizio civile universale).

Gli interessati devono avere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato.

Nei mesi in cui avverrà la partecipazione ai programmi formativi e per un massimo di 12 mensilità gli interessati riceveranno un beneficio economico mensile di 350€.

Contratti a termine

Con il decreto lavoro si vuole dare maggiore flessibilità ai contratti a termine. Saranno consentiti contratti con durata oltre i 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi (comprese proroghe e rinnovi) utilizzando le seguenti causali:

  • causali previste dei contratti collettivi;
  • causali per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, con termine entro il 31 dicembre 2024;
  • sostituzione di altri lavoratori.
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Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi

  • Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni durante le attività formative;
  • obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se viene richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste dai cantieri;
  • obbligo di formazione specifica nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni nel caso non avvenga la formazione.

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