La riduzione da tre ad una mensilità, del requisito contributivo necessario per il riconoscimento delle indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, implica una diversa verifica della sussistenza del diritto, a seconda se i periodi tutelati siano iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019, ovvero si siano conclusi anteriormente (Inps, circolare 03 giugno 2020, n. 71)
Come noto, in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1, co. 1, lett. b), del D.L. n. 101/2019 (convertito in L. n. 128/2019) ha modificato il requisito contributivo necessario per il riconoscimento delle predette indennità, riducendo da tre mesi ad un mese la contribuzione utile. Dunque, l’indennità di maternità o paternità e il congedo parentale sono corrisposti a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino accreditati alla Gestione separata contributi pari ad una mensilità nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
Con specifico riferimento alla maternità e paternità, restano invariati:
– il periodo di riferimento dei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile all’interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione accreditata;
– la necessità che la mensilità di contribuzione sia calcolata con aliquota piena (34,23% per i parasubordinati, 33,72% per i parasubordinati privi di DIS-COLL, 25,72% per i professionisti);
– l’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni (art. 64-ter, D.Lgs. n. 151/2001), in forza del quale viene garantito il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente. Tale principio, infatti, non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che siano responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, come, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa (Inps, circolare n. 42/2016).
La modifica si applica sia agli eventi di “parto” che alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
Quanto alla decorrenza della nuova condizione, sono indennizzabili, sulla base dell’unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2019). Non possono, invece, essere indennizzati i periodi di maternità o paternità che si sono conclusi prima del 5 settembre 2019.
Anche riguardo al trattamento economico per congedo parentale, la modifica normativa produce riflessi sul requisito contributivo. Conseguentemente, la fruizione effettuata nei primi tre anni di vita del minore ovvero dall’ingresso in famiglia o in Italia, può essere indennizzata solo a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto, non rilevando in nessun caso il principio dell’automaticità delle prestazioni (art. 64-ter, D.Lgs n. 151/2001).
Qualora poi il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita del minore ovvero dall’ingresso in famiglia o in Italia, pur non riscontrandosi la sussistenza del requisito contributivo, l’indennità può comunque essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa. Al riguardo, al fine della verifica del citato diritto, se il periodo di maternità o paternità ricade totalmente nel periodo anteriore al 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2019), deve essere accertato il requisito contributivo delle tre mensilità di contribuzione, effettivamente versate con aliquota piena, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità. Se, invece, il periodo di maternità o paternità ricade parzialmente o totalmente dopo la data del 5 settembre 2019, deve essere accertato il requisito contributivo di una mensilità di contribuzione.
Evidentemente, in relazione ai periodi di congedo parentale fruiti prima del 5 settembre 2019, il riconoscimento dell’indennità rimane subordinato all’accertamento che risultino effettivamente versate tre mensilità di contribuzione. Infine, considerata la frazionabilità del congedo parentale, le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella vigente disposizione e in parte nella precedente devono essere istruite diversamente secondo le rispettive indicazioni.
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