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Quando un lavoratore viene assunto, il datore di lavoro è obbligato a specificare nel contratto il luogo dove si svolgerà l’attività lavorativa. Tuttavia, durante il rapporto di lavoro, può emergere la necessità di inviare il dipendente in trasferta, ovvero in un luogo diverso da quello prestabilito.
La caratteristica principale della trasferta è la sua temporaneità. Se lo spostamento fosse permanente, si parlerebbe di trasferimento.
Un esempio comune riguarda gli operai di cantiere, che non hanno una sede fissa ma si spostano secondo le esigenze dell’impresa, prestando servizio in cantieri che richiedono manodopera.
Non sono solo gli operai a essere soggetti a trasferte; anche impiegati e quadri direttivi possono essere inviati in missione. Quando questo avviene, il lavoratore mantiene il suo rapporto di lavoro originale e si sposta temporaneamente per esigenze aziendali.
Quando il lavoratore è inviato in trasferta, il datore di lavoro ha l’obbligo di rimborsare le spese sostenute dal dipendente. Le modalità di rimborso sono regolate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) applicabile.
Esistono due principali metodi di calcolo delle spese:
In ogni caso, l’indennità di trasferta rappresenta un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione normale e ha la funzione di compensare il disagio dovuto allo spostamento. Il calcolo dell’indennità varia in base alla durata della trasferta, alla distanza rispetto alla sede aziendale e alla necessità di pasti e pernottamenti.
Dal punto di vista fiscale, l’indennità di trasferta è soggetta a particolari regole di tassazione, definite dall’articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Le spese di viaggio e trasporto sono esenti da tassazione, mentre per vitto e alloggio sono previsti limiti di esenzione fino a 30,89 euro per trasferte nazionali e 51,64 euro per quelle all’estero.
Secondo l’articolo 21 del Ccnl per l’edilizia e l’industria, gli operai che prestano servizio in cantieri diversi da quelli di assunzione hanno diritto a una diaria del 10% sulla retribuzione. Inoltre, se il cantiere è distante oltre 10 chilometri dalla sede aziendale e l’azienda non fornisce trasporto, l’operaio può ricevere fino a 20 euro in più al giorno, incrementabili a 26 euro per distanze superiori a 36 chilometri.
In generale, il viaggio per raggiungere il luogo di lavoro non è considerato orario di lavoro e le relative spese sono a carico del lavoratore. Tuttavia, esistono eccezioni regolamentate dai Ccnl: ad esempio, nel settore metalmeccanico, è previsto un compenso dell’85% per il tempo di viaggio eccedente l’orario di lavoro.
Per gli operai edili, il tempo di viaggio non è computato come orario di lavoro, ma se richiede più di due ore, la parte eccedente deve essere retribuita con il 50% della paga oraria.
La trasferta è una realtà comune in molte professioni e settori, ma la sua gestione richiede una corretta applicazione delle normative, sia a livello di rimborsi che di tassazione. Per questo, è fondamentale che lavoratori e datori di lavoro conoscano i propri diritti e doveri in merito, garantendo una gestione trasparente e corretta di queste situazioni.
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