Permesso per donazione del sangue

Il lavoratore che dona il sangue può beneficiare di un giorno di permesso, ma solo in determinate situazioni. Qui tutte le informazioni necessarie per i donatori di sangue che vogliono assentarsi dal lavoro senza perdere la normale retribuzione.

Chi dona il sangue ha diritto ad un giorno di permesso dal lavoro?

La risposta è , purché vengano soddisfatte determinate condizioni. 

Come noto, ai lavoratori dipendenti viene data la possibilità di assentarsi dal lavoro in determinate condizioni, beneficiando di alcuni permessi retribuiti

Ce ne sono diversi: dai permessi studio a quelli per lutto, fino ad arrivare a quelli per le donazioni di sangue. Solitamente, sono i singoli CCNL di riferimento a disciplinare termini e condizioni per usufruire dei giorni di permesso, ma in linea generale questi devono rispettare le linee guida fissate dal nostro ordinamento.

Quelle che vedremo di seguito, quindi, sono le regole generali sui permessi per i donatori di sangue; per maggiori approfondimenti vi consigliamo di consultare il vostro CCNL che potrebbe prevedere delle regole leggermente differenti per questa materia. Una cosa però è certa: il CCNL non può derogare a quanto riconosciuto dalle norme del diritto del lavoro.

Ergo, il giorno di permesso deve essere sempre concesso – qualora ne sussistano determinate condizioni – al lavoratore dipendente pubblico o privato che ha deciso di donare il sangue.

Condizioni per richiedere il permesso

Affinché i donatori di sangue possano richiedere il giorno di permesso – senza perdere la retribuzione – devono sussistere alcune condizioni.

 Ad esempio, il diritto quantitativo minimo della donazione deve essere pari ad almeno 250 grammi, mentre il prelievo deve essere effettuato necessariamente presso un centro di raccolta riconosciuto dal Ministero della Sanità, sia mobile che fisso.

Inoltre, il lavoratore prima di beneficiare del permesso deve comunicare in anticipo al datore di lavoro la data in cui intende donare il sangue; i termini del preavviso sono indicati nei singoli CCNL. 

Dopo aver beneficiato del giorno di permesso, il dipendente deve presentare al suo datore di lavoro il certificato medico con tutte le informazioni sulla donazione del sangue: dati anagrafici dell’interessato, giorno e orario del prelievo, quantità di sangue che è stato prelevato e sede in cui è stato effettuato.

Indennità

Il lavoratore in caso di donazione ha diritto a 24 ore di riposo che decorrono dal momento in cui questo si assenta dal lavoro, oppure – a seconda dei casi – dal momento in cui questa viene effettuata. Le ore non lavorate e non retribuite dall’azienda sono coperte con permessi retribuiti a carico dell’INPS. Questi ammontano alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se avesse lavorato.

L’importo viene anticipato in busta paga dal datore per poi essere recuperato dai contributi previdenziali che lo stesso deve versare con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza. Per l’azienda è un’erogazione a costo zero. I giorni di assenza per donazione sangue devono essere indicati nel calendario presenze del Libro Unico del Lavoro.

La retribuzione da prendere a riferimento è comprensiva degli elementi fissi:

  • Paga base;
  • Indennità di contingenza;
  • Scatti di anzianità;
  • EDR;
  • Eventuali superminimi e indennità.

Sono esclusi gli elementi non ricorrenti o legati alla prestazione, come ad esempio lo straordinario. Dal conteggio dei giorni devono essere tolte eventuali assenze non retribuite (sciopero) o ingiustificate, o i periodi in cui il dipendente non era in forza perché non ancora assunto o cessato.

Rimborso per inidoneità

Potrebbe succedere che nel giorno in cui è fissato il prelievo, questo non venga effettuato per inidoneità del lavoratore. Ad esempio, ci potrebbe essere un’esclusione per motivi sanitari (il donatore è influenzato) oppure dopo aver accertato la mancata decorrenza dei tempi di sospensione (variabili a seconda dell’età, del sesso e del peso del donatore) tra una donazione e quella successiva.

In tal caso, il donatore ha comunque diritto alla normale retribuzione, ma solamente per il tempo necessario per l’accertamento dell’inidoneità e delle procedure successive.

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