Esonero della presentazione del 730/2024

Come abbiamo già detto in precedenza non è obbligatorio per tutti presentare il modello 730 per la Dichiarazione dei Redditi. La normativa dell’Agenzia delle Entrate prevede per alcuni casi l’esonero dal 730.

Chi non deve presentare il Modello 730?

L’esonero riguarda i seguenti contribuenti: coloro che versano interamente le imposte tramite sostituti d’imposta, come i datori di lavoro autorizzati e gli enti previdenziali come l’INPS, e chi è esentato dal pagamento delle imposte sul reddito, ad esempio chi riceve pensioni erogate dall’INAIL per invalidità permanenti.

In generale, sono esonerati dalla presentazione del modello 730 i seguenti contribuenti:

  • Chi possiede redditi derivanti esclusivamente dall’abitazione principale o da altri immobili sfitti non soggetti all’IMU, purché non siano situati nello stesso comune dell’abitazione principale;
  • Chi percepisce redditi da lavoro dipendente o pensione da un solo sostituto d’imposta durante l’anno di riferimento;
  • Chi percepisce redditi da lavoro dipendente o pensione da più sostituti d’imposta, a condizione che siano certificati dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio;
  • Chi percepisce redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative o da lavori a progetto (esclusi quelli derivanti da prestazioni fornite a società o associazioni dilettantistiche);
  • Chi percepisce redditi sotto forma di indennità erogate dall’INAIL per invalidità permanenti;
  • Chi riceve borse di studio;
  • Chi riceve indennità di accompagnamento o assegni erogati dal Ministero dell’Interno per non udenti e non vedenti, assegni sociali e sussidi agli hanseniani (affetti dal morbo di Hansen, ovvero la lebbra);
  • Chi possiede redditi soggetti a imposta sostitutiva, come i BOT o i titoli del debito pubblico;
  • Chi possiede redditi soggetti a ritenuta di imposta alla fonte, come interessi su conti correnti postali o bancari o derivanti da lavori socialmente utili.

Esonero 730 per limiti di reddito:

L’esonero dalla dichiarazione dei redditi è previsto per i contribuenti che percepiscono esclusivamente redditi con particolari limiti e sotto specifiche condizioni.

È importante sottolineare che questo beneficio non è applicabile se vi è l’obbligo di restituire qualsiasi parte del trattamento integrativo precedentemente ricevuto. Ecco i casi di esonero:

  • Redditi derivanti da immobili, limitati all’abitazione principale con le sue pertinenze come box e cantina, nonché terreni e fabbricati con un valore massimo di 500 euro;
  • Redditi da lavoro dipendente o assimilato, fino a 8.500 euro annui;
  • Redditi da pensione accoppiati ad altre fonti di reddito, senza superare l’ammontare complessivo di 8.500 euro all’anno;
  • Redditi da pensione, integrati da proprietà terriere e abitazione principale, con un tetto di 8.500 euro per la pensione e 185,92 euro per i terreni;
  • Assegno periodico erogato dal coniuge, entro i limiti di 8.500 euro annui;
  • Redditi paragonabili a quelli di lavoro dipendente che non richiedono detrazioni proporzionate al periodo lavorativo, fino a 5.500 euro all’anno;
  • Redditi da attività sportive dilettantistiche, non oltre i 30.659,20 euro annui;
  • Redditi categoricamente esenti da imposizione fiscale, come alcune rendite dell’INAIL per invalidità o per decesso, certe borse di studio, pensioni di guerra, e altri sussidi specifici, fino a un massimo di 8.500 euro;
  • Redditi soggetti esclusivamente ad imposta sostitutiva, quali interessi da titoli di stato.

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