Pensione di inabilità

La pensione di inabilità detta anche invalidità “civile”, è una prestazione di assistenza economica erogata dall’Inps.

Non va però confusa con l’assegno ordinario di invalidità.

Vi anticipiamo che si tratta di una pratica complicata e quindi di consigliamo di rivolgerti al nostro studio dove troverai un professionista specializzato pronto a seguirti.

A chi spetta?

  • Ai soggetti con inabilità lavorativa totale quindi del 100% e permanente (invalidi totali);
  • a soggetti in stato di bisogno economico:
  1. Reddito fino a 17.920€ per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti;
  2. Redditi fino a 5.391,88€ per invalidi parziali o minori.
  • a soggetti con residenza stabile in Italia.

Da aprile 2022 le domande di liquidazione dell’assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità sono gestite con il processo di liquidazione centralizzata che prevede l’erogazione della prestazione economica senza che sia necessario l’intervento delle sedi territoriali.

Quali sono i requisiti per avere la pensione di inabilità?

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente;
  • reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2023: 17.920€);
  • età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi;
  • cittadinanza italiana oppure:
  1. per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  2. per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno.
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Pensione di inabilità: di cosa si tratta, limiti di reddito fissati e importi spettanti

La pensione di inabilità viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per il 2023 l’importo della pensione di inabilità è di 313,19€ mensili e viene corrisposta a chi possiede un reddito annuo pari o inferiore a 17.920€.

Per accertare il requisito reddituale in sede di prima liquidazione vengono considerati i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato. Per gli anni successivi si considerano:

  • per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento.
  • per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione in condizioni di reddito particolari può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Sono previsti degli importi differenziati per ciechi parziali o totali:

  • Per ciechi parziali 215,35€
  • Per ciechi totali 339,48€

Va ricordato che al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale, pari a 67 anni per il 2023, la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

Maggiorazioni e indennità di accompagnamento

La sentenza della Corte Costituzionale numero 152 del 23 giugno 2020 ha istituito una maggiorazione detta “incremento al milione” pari a 368.58€ che spetta a invalidi civili totali, sordomuti e cechi totali, ma a patto che non superino i seguenti limiti di reddito:

  • euro 9.102,34 pensionato solo;
  • euro 15.664,85 pensionato coniugato.

Inoltre è prevista per gli invalidi civili, i cechi civili e i sordomuti infra-sessantacinquenni un’ulteriore maggiorazione pari a 10.33€ mensili a patto che non vengano superati questi limiti di reddito:

  • euro 6.676,80 pensionato solo;
  • euro 14.005,42 pensionato coniugato.

Infine non bisogna dimenticare l’indennità di accompagnamento che viene riconosciuta senza limite di reddito per 12 mensilità nel seguente modo:

    • agli invalidi civili totali 527,16€ mensili ovvero 6.325,92€ annui;
    • ai ciechi civili 959.21€ mensili ovvero 11.510,52.

La pensione di invalidità è cumulabile?

La risposta è SÌ!

Ma ora vediamo con cosa:

  • con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, a patto che sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
  • con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
  • è compatibile con l’attività lavorativa.

Pensione di inabilità, come fare domanda:

Per ottenere la prestazione è necessario che l’inabilità sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine degli accertamenti sanitari.

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, presentarla in autonomia può però risultare complicato in quanto nella domanda vanno inseriti dati socioeconomici come:

  • eventuali ricoveri;
  • dati reddituali;
  • indicazione delle modalità di pagamento;
  • indicazioni della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

Ti consigliamo pertanto di affidarti ad un consulente qualificato puoi trovare nel nostro studio che seguirà la tua pratica con la massima professionalità.

L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’Inps del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC se viene fornito, inoltre resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione se non è esaurito l’iter della richiesta che è già in corso, o in caso di ricorso giudiziario finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Fanno eccezione le domande di aggravamento.

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n.241/1990 in 30 giorni, ma in alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Inps ha reso disponibile anche una tabella in cui sono indicate le motivazioni di eventuali ritardi che indica anche il relativo responsabile.

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