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La pensione di inabilità detta anche invalidità “civile”, è una prestazione di assistenza economica erogata dall’Inps.
Non va però confusa con l’assegno ordinario di invalidità.
Vi anticipiamo che si tratta di una pratica complicata e quindi di consigliamo di rivolgerti al nostro studio dove troverai un professionista specializzato pronto a seguirti.
Da aprile 2022 le domande di liquidazione dell’assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità sono gestite con il processo di liquidazione centralizzata che prevede l’erogazione della prestazione economica senza che sia necessario l’intervento delle sedi territoriali.
La pensione di inabilità viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per il 2023 l’importo della pensione di inabilità è di 313,19€ mensili e viene corrisposta a chi possiede un reddito annuo pari o inferiore a 17.920€.
Per accertare il requisito reddituale in sede di prima liquidazione vengono considerati i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato. Per gli anni successivi si considerano:
La misura della pensione in condizioni di reddito particolari può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
Sono previsti degli importi differenziati per ciechi parziali o totali:
Va ricordato che al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale, pari a 67 anni per il 2023, la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
La sentenza della Corte Costituzionale numero 152 del 23 giugno 2020 ha istituito una maggiorazione detta “incremento al milione” pari a 368.58€ che spetta a invalidi civili totali, sordomuti e cechi totali, ma a patto che non superino i seguenti limiti di reddito:
Inoltre è prevista per gli invalidi civili, i cechi civili e i sordomuti infra-sessantacinquenni un’ulteriore maggiorazione pari a 10.33€ mensili a patto che non vengano superati questi limiti di reddito:
Infine non bisogna dimenticare l’indennità di accompagnamento che viene riconosciuta senza limite di reddito per 12 mensilità nel seguente modo:
La risposta è SÌ!
Ma ora vediamo con cosa:
Per ottenere la prestazione è necessario che l’inabilità sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine degli accertamenti sanitari.
La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, presentarla in autonomia può però risultare complicato in quanto nella domanda vanno inseriti dati socioeconomici come:
Ti consigliamo pertanto di affidarti ad un consulente qualificato puoi trovare nel nostro studio che seguirà la tua pratica con la massima professionalità.
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’Inps del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC se viene fornito, inoltre resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione se non è esaurito l’iter della richiesta che è già in corso, o in caso di ricorso giudiziario finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Fanno eccezione le domande di aggravamento.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n.241/1990 in 30 giorni, ma in alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Inps ha reso disponibile anche una tabella in cui sono indicate le motivazioni di eventuali ritardi che indica anche il relativo responsabile.
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