Probabilmente ti è capitato di leggere nella tua busta paga la voce “TRAT. INT. REDD. DL 3/2020” ma di cosa si tratta?
Il trattamento integrativo del reddito (TIR) è una somma corrisposta ai lavoratori dipendenti e a quelli che percepiscono alcuni redditi agli stessi assimilati.
Il trattamento integrativo del reddito è un’agevolazione volta al taglio del cuneo fiscale entrata in vigore dopo l’abrogazione del bonus di 80€ e spetta agli stessi beneficiari del precedente bonus IRPEF (conosciuto anche come bonus Renzi).
Il trattamento integrativo viene erogato in busta paga ogni mese da luglio 2020 ed ha un valore massimo di 1.200€ all’anno quindi 100€ al mese.
Il TIR è stato approvato per dare un aiuto alle famiglie italiane in difficoltà incrementando la busta paga dei dipendenti il cui reddito complessivo non superi la soglia prevista.
Da gennaio 2022 la soglia limite di reddito per usufruire del trattamento integrativo è scesa da 28.000 a 15.000€ l’anno e NON viene corrisposto per redditi inferiori a 8.145€ annui in quanto non viene pagato l’IRPEF poiché sono redditi appartenenti alla NO TAX AREA.
Il trattamento integrativo del reddito spetta a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e anche a quelli impegnati nel settore pubblico
Possono beneficiarne anche:
Il TIR spetta anche alle lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e ai lavoratori in congedo di paternità.
Tir, Cassa integrazione e NASpI:
Il trattamento integrativo del reddito spetta anche ai lavoratori in cassa integrazione:
Inoltre possono usufruirne anche:
In tutti questi casi il TIR è erogabile a condizione che il soggetto interessato NON sia beneficiario del reddito di cittadinanza e di altri trattamenti risarcitori o assistenziali.
Quanto sopra detto vale anche per chi percepisce la pensione INPS.
Il trattamento integrativo del reddito viene solitamente anticipato dal datore di lavoro o erogato direttamente dall’INPS ogni mese in busta paga.
In alternativa nel caso non venisse erogato direttamente in busta paga mensilmente si può ricevere anche a conguaglio nella busta paga di dicembre o di fine rapporto di lavoro se intervenuto precedentemente oppure in sede di dichiarazione dei redditi a titolo di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il trattamento integrativo del reddito viene erogato senza la necessità di presentare nessuna domanda, ma va posta attenzione in caso non spetti per più rapporti di lavoro ad esempio nel caso in cui un lavoratore abbia due lavori e percepisca il TIR da uno dei due perché non supera la soglia dei 15.000€ se al momento del conguaglio o della Dichiarazione dei Redditi risulterà che viene superata la soglia dei 15.000€ il TIR percepito dovrà essere restituito.
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