Bonus prima casa under 36

Al fine di aiutare i giovani di età inferiore ai 36 anni sono state introdotte con il decreto “Sostegno-Bis” delle nuove agevolazioni fiscali che riguardano le imposte indirette per l’acquisto della prima casa.

Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, il termine originario era il 30 giugno 2022 prorogato al 31 dicembre 2022, infine la Legge di Bilancio 2023 ha prorogato la scadenza al 31 dicembre 2023.

In cosa consistono le agevolazioni?

Le agevolazioni prevedono i seguenti benefici:

  • Per le compravenditi NON soggette a Iva l’esenzione del pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
  • Per gli acquisti soggetti a Iva oltre all’esenzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è previsto il riconoscimento di un credito di imposta dello stesso valore dell’Iva corrisposta al venditore.

Il credito d’imposta può essere:

  • portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito;
  • utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
  • utilizzato in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo “6928”
  • esenzione dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

A chi spettano?

Ne possono usufruire i giovani che:

  • non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui viene stipulato l’atto;
  • hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000€ annui.

L’ISEE è calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli atti stipulati nel 2023 si fa riferimento ai dati del 2021.

La DSU è un documento che viene rilasciato alla presentazione dell’ISEE e contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

L’ISEE ordinario ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui fa riferimento, ad esempio se viene presentato a gennaio 2023 avrà validità fino al 31 dicembre 2023.

È possibile ricorrere all’ ISEE corrente (in sostituzione a quello ordinario) se sono avvenute delle importanti variazioni alla situazione dei componenti del nucleo familiare che rientrano in questi:

  • sospensione, riduzione, o perdita dell’attività lavorativa;
  • interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari;
  • diminuzione (rispetto all’ISEE ordinario) superiore al 25% del reddito familiare complessivo;
  • diminuzione (rispetto all’ISEE ordinario) superiore al 20% della situazione patrimoniale.

L’ISEE corrente se modificato solo per la situazione reddituale ha validità ridotta di 6 mesi, nel caso di modifiche solo per la situazione patrimoniale o per entrambe le parti ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU.

In ogni caso di variazione della situazione occupazionale l’ISEE corrente va aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.

I requisiti:

Per accedere all’agevolazione è necessario che l’acquirente:

  • abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;
  • dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare (nemmeno in comunione con il coniuge) dei dritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è si trova l’immobile da acquistare;

dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione nuda e proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data di acquisto del nuovo immobile.

I requisiti oggettivi:

Secondo le disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa” tra gli ammobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 abitazioni di tipo civile
  • A/3 abitazioni di tipo economico
  • A/4 abitazioni di tipo popolare
  • A/5 abitazioni di tipo ultra popolare
  • A/6 abitazioni di tipo rurale
  • A/7 abitazioni in villini
  • A/11 abitazioni e alloggi tipici dei luoghi

I benefici sono estesi anche alle pertinenze dell’immobile appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • C/2 magazzini e locali di deposito
  • C/6 autorimesse e rimesse
  • C/7 tettoie chiuse o aperte

i benefici si limitano ad una pertinenza per ciascuna categoria destinata al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

L’acquisto della pertinenza può avvenire contemporaneamente con l’acquisto dell’abitazione principale, ma anche con atto separato purché l’atto venga stipulato entro il termine di validità dell’agevolazione e rispettando i requisiti oggettivi richiesti.

Le agevolazioni non sono ammesse per le abitazioni considerate “di lusso” come abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di pregio storico o artistico.

Inoltre le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita, ma al momento della stipula del contratto definitivo è possibile richiedere il recupero dell’imposta proporzionale versata a titolo di acconto e di caparra. Beneficiano invece delle agevolazioni gli immobili acquistati all’asta.

PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTACI!