Congedo Parentale: tutto quello che c’è da sapere!

Stai per avere un figlio, ma non sai bene cosa è previsto per legge in termini di congedo parentale?

Sei nel posto giusto perché oggi parleremo proprio di questo, cercando di chiarire tutti i tuoi dubbi e sperando di alleviare qualche tua preoccupazione.

Il congedo Parentale è un periodo di astensione facoltativa del lavoro che viene concesso ai genitori per prendersi cura dei propri figli nei loro primi anni di vita.

A chi è rivolto?

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti con un rapporto di lavoro in atto.

Decorrenza e durata:

Il Congedo Parentale è rivolto ai genitori, che hanno un rapporto di lavoro, da usufruire entro i primi 12 anni di vita del bambino.

È valido per entrambi i genitori per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi che possono diventare 11 se il padre si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato di almeno 3 mesi.

I periodi di congedo possono essere usufruiti anche da entrambi i genitori contemporaneamente.

Ma nell’ambito dei limiti complessivi questo diritto spetta nel seguente modo:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo di tempo massimo di 6 mesi (continuativo o frazionato);
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo di tempo massimo di 6 mesi (continuativo o frazionato);
  • al padre dipendente anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (dal giorno successivo al parto) anche nel caso in cui la madre non lavori.
  • Al genitore solo per un periodo di tempo massimo di 11 mesi (per genitore solo si intende anche il genitore per il quale è stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio).

Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo il diritto al congedo viene meno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari il congedo spetta nelle stesse modalità elencate sopra, ma entro i primi 12 anni dall’entrata in famiglia del bambino/a e non oltre il compimento dei 18 anni di età.

In caso di parti, adozioni o affidamenti plurimi il diritto al concedo spetta in uguale misura per ogni bambino/a.

Quanto spetta?

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

Un’indennità pari al 30% della retribuzione oraria media giornaliera, Una novità molto importante approvata nella Legge di Bilancio 2023 è un mese di congedo, fruibile in alternativa dei genitori, da utilizzare entro il 6 anno di vita del bambino, percependo un’indennità del 80% della retribuzione.

  • calcolata in base alla retribuzione del mese precedente all’inizio del congedo, entro i 12 anni di vita del bambino/a o dall’ingresso in famiglia per i bambini adottati o in affidamento e per un periodo complessivo, madre e/o padre, di nove mesi, di cui:
  1. alla madre un periodo di indennità 3 mesi non trasferibili all’altro genitore;
  2. al padre un periodo di indennità di 3 mesi non trasferibili all’altro genitore;
  3. a entrambi i genitori, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo di indennità della durata di 3 mesi;
  4. al genitore solo spetta un periodo di indennità della durata di 9 mesi.
  • Per gli ulteriori periodi di congedo spetta un’indennità del 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
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I requisiti:

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti devono avere un lavoro in corso.

  • i lavoratori e le lavoratrici agricoli con contratto a tempo determinato possono richiedere il congedo nel primo anno di vita del bambino se hanno svolto 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente all’evento, che sarà indennizzabile anche per le estensioni che si protraggono nell’anno successivo. Per gli anni successivi al 1° fino al 12°, possono fare richieste al congedo se sussiste lo status di lavoratore con l’iscrizione agli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro nell’anno precedente o nell’anno in corso se le 51 giornate sono state svolte tutte prima dell’inizio del congedo.

NON spetta a:

  • genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.

Quando fare la domanda?

La domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto, se viene presentata dopo non verranno pagati solo i giorni successivi alla presentazione della domanda.

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.

Per i lavoratori e le lavoratrici agricoli a tempo determinato è previsto il pagamento dell’indennità direttamente da parte dell’INPS.

La domanda può essere presentata:

·         online tramite il servizio dedicato sul sito INPS;

·         tramite di contact center INPS;

·         tramite enti di patronato;   

·         intermediari dell’istituto.

Il tempo di elaborazione del provvedimento è stato fissato a 55 giorni dei regolamenti INPS.

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