Taglio al Cuneo Fiscale: tutto quello che devi sapere

Per rendere la questione il più semplice possibile per tutti inizio col dire che con l’espressione “Cuneo Fiscale” si intende la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro per il dipendente e la busta paga netta che il lavoratore percepisce.

Purtroppo in Italia questa differenza è molto accentuata per via dell’elevata tassazione sul lavoro, infatti la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dalle aziende e l’importo che arriva delle tasche del dipendente è molto notevole.

Attualmente le aliquote applicate al lavoro dipendente come contribuzione previdenziale sono del 33% e sono ripartite nel seguente modo:

  • contributi a carico del dipendente 9.19%;
  • contributi a carico del datore di lavoro 23.81%.

Come è strutturato il Taglio al Cuneo Fiscale 2023?

Il Taglio del Cuneo Fiscale 2023 è già attivo e coinvolge tutti i lavoratori dipendenti con reddito fino ai 35 mila euro e verrà applicato per tutto il 2023 nelle buste paga da gennaio a dicembre.

Il Taglio del Cuneo Fiscale è così strutturato:

  • riconfermata la quota di esonero contributivo del 2% per i redditi fino a 35 mila euro, con una busta paga mensile che non superi i 2.692€, maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • mentre per i dipendenti con reddito di circa 20 mila euro la quota è stata alzata ad un 3%, con busta paga mensile che non superi i 1.923€, maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima.

Nel caso di superamento della soglia contributiva cosa succede?

INPS ci dice attraverso la circolare numero 7 del 24 gennaio 2023 che la verifica del rispetto della soglia contributiva della quota a carico del lavoratore va effettuata nella busta paga di ogni mese.

Questo vuol dire che la quota contributiva previdenziale IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) dovuta dal lavoratore potrà essere diversa nei vari mesi in base alla busta paga percepita dal lavoratore.

Ma in quale modo?

  • Se la retribuzione imponibile supera il limite dei 2.692€ al mese al dipendente non spetterà nessuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Quindi se per un mese supererà la soglia dei 2.692€ solo per quel mese l’esonerò NON verrà applicato;
  • se la retribuzione imponibile supera il limite dei 1.923€, ma è comunque minore di 2.692€ verrà riconosciuta al lavoratore la riduzione del 2%. Calcolata sempre nel singolo mese di riferimento;
  • se la retribuzione imponibile NON supera i 1.923€ verrà riconosciuta al lavoratore la riduzione del 3%. Sempre guardando il singolo mese di riferimento.

Per semplificare la questione possiamo dire che nell’arco dei 12 mesi in base alla busta paga ricevuta l’importo della riduzione può essere più o meno alto o NON spettare.

Ad esempio a gennaio può essere del 3% a febbraio e marzo del 2% e magari a luglio può NON spettare.

Novità apportate dal Decreto Lavoro del 1° maggio 2023

Il DECRETO LAVORO del 1° maggio 2023 ha apportato un’ulteriore modifica al taglio del cuneo fiscale infatti per le mensilità dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 ad esclusione della tredicesima mensilità l’esonero contributivo sarà:

  • del 7% se la retribuzione imponibile NON eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
  • del 6% se la retribuzione imponibile supera l’importo mensile di 1.923 euro e non eccede l’importo mensile di 2.692 euro.

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