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Vengono offerte tre strade diverse per non perdere i contributi nel caso siano presenti più gestioni previdenziali: la ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo.
Totalizzazione e cumulo vengono esercitati al momento della presentazione della domanda di pensione, mentre la ricongiunzione si utilizza quando si ritiene di aver acquisito una posizione previdenziale che resterà invariata fino al pensionamento.
I cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro negli ultimi anni come la volatilità e le forme flessibili possono portare ad avere contribuzioni accreditate in diverse gestioni previdenziali. Per questo motivo nel momento che precede il pensionamento ai lavoratori viene chiesto di scegliere lo strumento attraverso il quale accedere alla rendita previdenziale.
In questo articolo vedremo insieme la ricongiunzione, nei prossimi articoli invece vedremo le altre due opzioni perciò continua a seguirci.
La ricongiunzione è regolata dalla legge 29/1979 e può essere usata dai lavoratori dipendenti che hanno le loro contribuzioni presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) mediante il trasferimento all’Ago dell’INPS.
Il lavoratore può anche chiedere che la contribuzione accreditata all’Ago venga trasferita nella forma dove è iscritto al momento della presentazione della domanda oppure in una in cui risultino almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di attività lavorativa.
Quando viene concluso il provvedimento di ricongiunzione, in sede di liquidazione del trattamento pensionistico viene determinato un importo sull’intera anzianità contributiva come se tutti i periodi fossero stati contribuiti nella gestione in cui si è fatto il trasferimento.
La domanda di ricongiunzione si può presentare una sola volta e riguarda tutti i periodi assicurativi (per intero), almeno che successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricognizione il lavoratore non faccia valere un periodo di assicurazione di almeno 10 anni di cui 5 di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Una seconda domanda di ricongiunzione può essere effettuata prima di 10 anni, solo all’atto del pensionamento e nella gestione in cui è stata accentrata in precedenza la posizione assicurativa.
La ricongiunzione può portare benefici economici al momento del calcolo pensionistico nel caso in cui il lavoratore cambi il sistema da contributivo a misto.
Nel momento in cui l’operazione di ricongiunzione risulti completa le prestazioni pensionistiche e i requisiti diventano quelli della gestione in cui sono state accentrate le diverse contribuzioni.
Le operazioni di ricongiunzione teoricamente sono onerose poiché viene posto il 50% della differenza tra la riserva matematica e i contributi da trasferire.
Maggiore è l’importo dei contributi da trasferire minore è l’onere richiesto al lavoratore.
Nel caso in cui la contribuzione da versare maggiorata di interessi dovesse risultare superiore alla riserva matematica non verrà chiesto nessun onere, ma l’eventuale eccedenza a credito rimane acquisita nella gestione accentrante.
In questo caso va valutato se conviene portare a termine l’operazione di ricongiunzione in quanto la quota di pensione potrebbe essere “erosa”.
La ricongiunzione risulta più onerosa per le contribuzioni accreditate presso le Casse dei liberi professionisti o di contribuzioni diverse che il lavoratore vuole trasferire in esse poiché NON è previsto l’abbattimento del 50% tra riserva matematica e contributi da versare.
Va comunque detto che ogni caso è a sé quindi non è possibile determinare a priori se un’operazione è conveniente o no.
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