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La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è la nuova indennità mensile di disoccupazione pagata dall’INPS e sostituisce ASpI e MiniASpI.
Viene erogata su domanda dell’interessato in seguito a disoccupazione involontaria.
La NASpI spetta a tutti i lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente il lavoro, ne fanno parte anche:
La NASpI spetta in base a tempistiche diverse, vediamole insieme:
Ricordiamo che la domanda va sempre effettuata entro i termini stabiliti dalla legge quindi come abbiamo già detto entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La NASpI viene erogata mensilmente per un numero di settimane che corrispondono alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni, per un massimo di 24 mesi.
Nel calcolo non rientrano i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazioni per disoccupazione e neppure la contribuzione che ha prodotto prestazioni di cui si ha usufruito in un’unica soluzione in maniera anticipata.
Il calcolo si basa su un importo di riferimento stabilito dalla legge e valutato sulla base di dati ISTAT ogni anno che poi viene reso noto da INPS (per il 2023 è di 1352,19 euro).
L’importo dell’indennità si riduce in casi di attività svolta in forma autonoma o nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
La legge di bilancio 2022 ha introdotto delle nuove normative sulla riduzione dell’importo della NASpI:
Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore il décalage per età anagrafica per chi ha più o meno di 55 anni d’età:
La NASpI viene accreditata sul conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso l’ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro domestico è necessario presentare l’UNILAV non la lettera di licenziamento.
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