Decreto Sostegno

Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. “decreto Sostegni“), con misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Il Decreto è vigente dal 23 marzo 2021.

 
NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che hanno subito perdite di fatturato (nel 2020 rispetto al 2019) pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile.

Vengono ammesse le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro.

L’importo sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:

  • 60 % per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50 % per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a:

  • 1.000 curo per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per gli altri soggetti;
  • non potrà essere superiore a 150mila euro.

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

 
ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

La lettera b) del comma 1 dell’art. 4, prevede che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio

  • scadenti nell’anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, 
  • le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).

 

PROROGA CIG

L’art. 8 proroga la cassa integrazione Covid-19. In particolare, viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere:

  • fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
  • fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

 

PACE FISCALE NEL DECRETO SOSTEGNO, NOVITÀ STRALCIO CARTELLE E SANATORIA AVVISI BONARI

Il Decreto Sostegno, inoltre, porta con sé una nuova pace fiscale, articolata su due filoni principali:

  • lo stralcio dei debiti emessi dal 2000 al 2010, esclusivamente per i contribuenti con redditi fino a 30.000 euro. Saranno cancellati in automatico i debiti fino a 5.000 euro, secondo lo schema già adottato con il decreto legge n. 119/2018, senza adempimenti da parte dei contribuenti;
  • la definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e al 2018 rivolta alle partite IVA che, a causa dell’emergenza Covid, hanno perso più del 33 per cento del volume d’affari nel 2020 rispetto al 2019.

L’’Agenzia delle Entrate invierà la proposta di sanatoria al contribuente, con l’importo dovuto al netto di sanzioni e somme aggiuntive.

Si parla anche di riforma della riscossione:

a regime, i crediti non recuperati entro cinque anni dalla data di affidamento all’Agenzia delle Entrate Riscossione diventeranno inesigibili, ma solo qualora non siano state avviate procedure esecutive o non siano state accordate proposte di definizione agevolata.

 

BLOCCO LICENZIAMENTI

Al comma 9 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

  • fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
  • fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.

Il divieto di licenziamento non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 22/2015.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

LINK GAZZETTA UFFICIALE: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg

 

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