Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. “decreto Sostegni“), con misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Il Decreto è vigente dal 23 marzo 2021.
Il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che hanno subito perdite di fatturato (nel 2020 rispetto al 2019) pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile.
Vengono ammesse le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro.
L’importo sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a:
Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
La lettera b) del comma 1 dell’art. 4, prevede che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio
L’art. 8 proroga la cassa integrazione Covid-19. In particolare, viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere:
Il Decreto Sostegno, inoltre, porta con sé una nuova pace fiscale, articolata su due filoni principali:
L’’Agenzia delle Entrate invierà la proposta di sanatoria al contribuente, con l’importo dovuto al netto di sanzioni e somme aggiuntive.
a regime, i crediti non recuperati entro cinque anni dalla data di affidamento all’Agenzia delle Entrate Riscossione diventeranno inesigibili, ma solo qualora non siano state avviate procedure esecutive o non siano state accordate proposte di definizione agevolata.
Al comma 9 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:
Il divieto di licenziamento non si applica:
A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 22/2015.
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
LINK GAZZETTA UFFICIALE: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
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