Incentivi assunzioni under 36

Sgravio contributivo assunzione giovani 2021/2022

Al fine di promuovere l’occupazione ed il lavoro stabile, la nuova Legge di Bilancio 2021, ha previsto in via sperimentale per il biennio 2021-2022 un nuovo incentivo occupazionale della durata massima di 3 anni per i datori di lavoro che nel corso del biennio 2021-2022 andranno ad assumere  giovani lavoratori under 36 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time).

 

Lo sgravio contributivo per l’assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni riguarda:

  •  le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) 
  •  le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 

di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento dell’instaurazione del rapporto o della trasformazione).

L’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro è riconosciuto nella misura del 100%, con esclusione dei premi INAIL da applicare:

  •  nel limite di € 6.000 l’anno:
  1. per un periodo di 36 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o in un’unità produttiva in tutte le altre regioni del territorio nazionale
  2. per un periodo di 48 mesi,in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o in un’unità produttiva (identificabile con la matricola INPS) ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

Condizioni, requisiti e limiti per l’assunzione agevolata

Il beneficio non spetta per i lavoratori che hanno avuto nella propria vita lavorativa precedenti rapporti a tempo indeterminato, mentre non causa di esclusione i periodi di apprendistato non stabilizzati al termine del periodo formativo.  

Non rientrano nel beneficio :

  • contratti di apprendistato (godono di una loro contribuzione agevolata),
  • i rapporti di lavoro domestico
  • i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale.

L’esonero contributivo spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione,  né proceda nei nove mesi successivi a licenziamenti individuali per  giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi per riduzione di personale nei confronti di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Lo sgravio contributivo è subordinato a:

  • regolarità degli obblighi contributivi (DURC);
  • rispetto delle norme per la tutela e la salute del lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, ove sottoscritti;  
  • rispetto dei diritti di precedenza;
  • rispetto dei lavoratori posti in cassa integrazione (tranne nel caso che l’assunzione incentivata non sia  di mansione e livello diverso o riguardi un’altra unità produttiva). 

Va considerato che per la piena operatività di tale agevolazione  occorre l’autorizzazione della Commissione Europea, ciò significa che i datori di lavoro dovranno versare la contribuzione piena con riserva di successivo conguaglio.

 

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