In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio, articolo 5 dal titolo Disposizioni in materia di sgravio contributivo per le donne, per il bienno 2021-2022, è previsto, in via sperimentale, l’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio
per le quali è previsto uno sgravio contributivo al cento per cento per un massimo di seimila euro l’anno.
In via sperimentale, viene elevato al 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, lo sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro, compresi i premi INAIL, per le assunzioni di:
– donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;
– donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020);
– donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Per avere diritto all’esonero contributivo il datore di lavoro deve assumere la lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformare a tempo indeterminato un precedente contratto di lavoro a tempo determinato.
In questo caso, la durata massima di fruizione dello sgravio è di 18 mesi (considerati complessivamente in caso di trasformazione del rapporto).
In caso di assunzione con contratto a termine resta invece invariata la riduzione al 50% fino a 12 mesi.
Sono ammesse allo sgravio anche le assunzioni a scopo di somministrazione.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, riparametrato per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale e al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate.
L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea.
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