L’adempimento non è necessario per le imprese che hanno già provveduto a segnalare il loro indirizzo PEC (se tuttora valido).
L’obbligo do comunicazione vale anche per i professionisti iscritti negli Ordini professionali.
Il 14 settembre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Il decreto prevede, alcune misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini come ad esempio, l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico; tali misure sono state sostanzialmente confermate dalla conversione in legge.
Sono previste sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti. Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.
Per le imprese che non rispettano la scadenza del 1° ottobre per la comunicazione della Pec, la sanzione prevista va da un minimo di 206 fino ad un massimo di 2.064 euro.
Per i professionisti è previsto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.
Le imprese sono invitate a:
- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (PEC);
- controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese;
in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese.
Per verificare l’iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese ci sono due strade:
I professionisti sono invitati a verificare tramite il sito del proprio Ordine di appartenenza la comunicazione dell’indirizzo PEC, nel caso in cui mancasse invitiamo a comunicarlo attraverso gli strumenti messi a disposizione.