Indennizzo per cessazione attività commerciale, sospese le domande presentate dopo il 30 novembre 2019

A seguito del monitoraggio in via prospettica degli oneri e del disequilibrio finanziario del Fondo dedicato, l’Inps comunica che l’accoglimento delle domande di indennizzo per cessazione dell’attività commerciale potrà avvenire per le sole istanze presentate entro il 30 novembre 2019. Per quelle successive occorrerà attendere l’emanazione di un apposito decreto con il quale verrà adeguata la misura dell’aliquota aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione commercianti (messaggio n. 2347 del 05 giugno 2020)

Come noto, l’indennizzo per cessazione di attività commerciale (art, 1, D.Lgs. n. 207/1996), reintrodotto in maniera strutturale dal 2019 (art. 1, commi 283 e 284, L. n. 145/2018) ed esteso anche a coloro che hanno cessato l’attività a partire dal 1° gennaio 2017 (art. 11-ter, D.L. n. 101/2019), rappresenta una misura concessa nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.
Orbene, in occasione dell’ultimo monitoraggio degli oneri, è emerso che il completo accoglimento delle domande giacenti, non garantirebbe l’equilibrio del Fondo, in via prospettica, per il pagamento delle prestazioni, fino alla data di perfezionamento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia, con conseguente soluzione di continuità tra la percezione dell’indennizzo e la corresponsione del trattamento pensionistico.
Per scongiurare tale evenienza, la normativa prevede espressamente che in tale ipotesi l’Inps non riconosca ulteriori prestazioni.
Tanto premesso, a seguito di interlocuzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest’ultimo ha stabilito che si provvederà ad adeguare con apposito decreto interministeriale, nella misura necessaria, l’aliquota contributiva aggiuntiva a carico degli iscritti alla Gestione commercianti. Fino all’adozione del predetto decreto, l’Istituto non potrà riconoscere ulteriori prestazioni e dovrà sospendere il loro accoglimento. Ciò nonostante, nelle more dell’emanazione del decreto, gli utenti interessati possono comunque presentare domanda di indennizzo secondo le consuete modalità telematiche (Inps, circolare n. 77/2019).
Valutate le domande giacenti dell’ultimo monitoraggio e le risorse disponibili, allo stato,le Sedi Inps potranno liquidare, fermo restando la ricorrenza dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, esclusivamente gli indennizzi riferiti alle domande presentate entro il 30 novembre 2019.
Per quanto riguarda le domande presentate successivamente, le Sedi comunque procederanno all’acquisizione e alla memorizzazione delle informazioni richieste, salvo poi comunicare agli interessati ed ai patronati intermediari che non è possibile procedere alla liquidazione dell’indennizzo per mancanza di copertura finanziaria.
La gestione delle domande avverrà in rigoroso ordine cronologico.