Non costituiscono reddito i contributi erogati dalla Regione per attrarre “ricerca” sul territorio

Nel caso in cui la Regione si attivi ad erogare contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazioni di alloggi ad uso abitativo di ricercatori e dipendenti altamente qualificati, che trasferiscono il proprio domicilio nel territorio regionale per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nella medesima Regione, tali contributi non sono riconducibili tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, né in alcuna delle altre categorie reddituali, e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dei beneficiari (Agenzia Entrate – risposta 09 giugno 2020, n. 172).

 

Costituisce presupposto di tassazione il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle seguenti categorie: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi.
Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.

Riguardo al caso di specie, la Regione intende attivare un’azione per attrarre nel territorio regionale ricercatori e dipendenti altamente qualificati, in particolare vuole erogare un contributo da corrispondere a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo dalle predette categorie di persone, che trasferiscano il proprio domicilio nella Regione per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale.

Al riguardo, in linea con i principi esposti, tale contributo, corrisposto per finalità generali perseguiti dall’ente erogatore, in relazione alle spese di alloggio sostenute dal beneficiario non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, né in alcuna delle altre categorie reddituali e, pertanto, non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario.