Con il decreto legislativo n. 45 del 2020 è stata data attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Il presente decreto entra in vigore il 10 giugno 2020.
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;
b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.
Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, la suddetta disposizione non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;
b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;
c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.
3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la suddetta disposizione non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;
b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;
c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.
Questa opzione è comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.
I soggetti che si avvalgono del regime IVA speciale previsto dall’art. 74 quinquies del DPR n. 633 del 1972 per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE, sono dispensati dagli obblighi di fatturazione (Titolo II del dpr n.633/1972).
Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste per il commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del Dpr 633/1972).
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